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L'Ordine
Commissione di Bioetica
STATUTO
Premessa

I
FINALITÀ

Articolo 1 Definizione

Articolo 2 Finalità
Articolo 3 Compiti

II
PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 Principi ispiratori

Articolo 5 Aspetto consultivo
Articolo 6 Aspetto propositivo
Articolo 7 Ambiti di competenza

III
ORGANIZZAZIONE

Articolo 8 Caratteristiche dei componenti

Articolo 9 Composizione della CB
Articolo 10 Consulenze esterne
Articolo 11 Durata dell'incarico
Articolo 12 Funzionamento
Articolo 13 Sede
Articolo 14 Spese

IV
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Articolo 15 Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

Articolo 16 Altre istituzioni

 

Regolamento
Come previsto dall'art.12 dello Statuto la Commissione di Bioetica formalizza il seguente regolamento interno.

1.- Per richiedere il parere e la collaborazione della Commissione è necessario inviare richiesta scritta "RISERVATA" al coordinatore della Commissione presso l'Ordine dei Medici, con descrizione il più possibile completa del caso allegando la documentazione ritenuta utile alla discussione. 

2.- Come previsto dallo statuto saranno prese in considerazione situazioni proposte da colleghi e relative a problematiche dagli stessi incontrate nell'esercizio della pratica clinica e temi di carattere generale che interessano la pratica sanitaria proposti tramite un membro della Commissione.

3.- Sono esclusi argomenti di pertinenza di altri organismi, come sperimentazione, contenzioso tra colleghi o con i pazienti, uso di biotecnologie nuove non rilevanti nella pratica medica quotidiana sui quali discute il Comitato Nazionale di Bioetica.

4.- I casi discussi dovranno riguardare situazioni risolte nella piena autonomia del clinico o comunque non urgenti. Di norma il collega che ha proposto il caso partecipa alla discussione. Saranno valutate di volta in volta eventuali situazioni di "incompatibilità" tra i proponenti e i membri della Commissione stessa.

5.- La Commissione si riunisce di norma quattro volte all'anno, possibilmente il primo giovedì del mese, ma può essere riunita dal coordinatore ogniqualvolta sia necessario, su sua iniziativa o su richiesta di un componente la Commissione stessa.

6.- Pur non prevedendo un numero minimo di presenti per la validità delle riunioni, i membri della commissione si impegnano a garantire la massima rappresentatività alle sedute in relazione anche all'argomento trattato.

7.- I lavori all'interno della commissione saranno svolti con la massima collaborazione. Per motivi organizzativi, la Commissione nomina al suo interno un Coordinatore, un Vice coordinatore, un Segretario e un Vice segretario, che restano in carica un anno e possono essere rinominati.

8.- Il coordinatore
- convoca e presiede le riunioni
- coordina i contatti tra la commissione e gli organismi esterni 
- valuta le domande di intervento per il giudizio di competenza, contatta il collega richiedente, e predispone quanto necessario per il successivo approfondimento e discussione.

Il Vice coordinatore collabora con il coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario 
- redige i verbali delle sedute
- li sottopone per l'approvazione 
- cura il protocollo e l'archivio
- tiene i contatti col direttore del Bollettino

Il Vice Segretario collabora col segretario e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

9.- I lavori della Commissione sono improntati alla massima riservatezza, per garanzia di libertà dei componenti la commissione, di chi propone le situazioni e dei pazienti eventualmente coinvolti il cui nome non deve essere comunicato.

10.- Portavoce per argomenti che si ritengono di interesse generale è unicamente il Bollettino dell'Ordine.

11.- Tutti i rapporti al di fuori di quelli previsti da compiti istituzionali passano attraverso il coordinatore o un componente la commissione appositamente designato per singole situazioni.

12.- Le persone interessate a far parte della Commissione possono farne richiesta. La Commissione valuterà… l'opportunità di proporre la nomina al Consiglio prima della scadenza o di segnalare il nominativo per il rinnovo della Commissione.

13.- L'incompatibilità di cui all'art. 8 dello Statuto, si intende verso i quadri dirigenziali dei sindacati o cariche politiche elettive, escluse le amministrazioni di piccoli comuni.

14.- L'eventuale rinuncia all'incarico nella Commissione nello spirito di massima chiarezza e collegialità di rapporti, va presentata alla Commissione stessa.

15.- Sarà cura della Commissione redigere ed aggiornare un elenco di referenti da contattare eventualmente in qualità di esperti in determinate situazioni o per determinati argomenti (rappresentanti religiosi, figure professionali non rappresentate, rappresentanti dei malati, responsabili politici, ed altro).

16.- Al termine di ciascun anno sarà redatta una relazione sull'attività da presentare al Consiglio ed ai colleghi tramite il bollettino, unitamente a proposte di lavoro per l'anno successivo.

17.- Il presente regolamento, quale strumento per il raggiungimento dei fini proposti (art.2) e l'espletamento dei compiti (art.3) può essere modificato in qualsiasi momento su proposta motivata di un membro della Commissione ad approvata all'unanimità.

 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento   e-mail: info@ordinemedicitn.org Realizzazione Invisible Site S.r.l.