![]() |
||||
|
||||||
I |
|
|||||
II |
|
|||||
Articolo 4 Principi ispiratori Articolo 5 Aspetto consultivo Articolo 6 Aspetto propositivo Articolo 7 Ambiti di competenza |
III |
|
|||||
Articolo 8 Caratteristiche dei componenti Articolo 9 Composizione della CB Articolo 10 Consulenze esterne Articolo 11 Durata dell'incarico Articolo 12 Funzionamento Articolo 13 Sede Articolo 14 Spese |
IV |
|
|||||
| Come previsto dall'art.12 dello Statuto la Commissione di Bioetica
formalizza il seguente regolamento interno. 1.- Per richiedere il parere e la collaborazione della Commissione è necessario inviare richiesta scritta "RISERVATA" al coordinatore della Commissione presso l'Ordine dei Medici, con descrizione il più possibile completa del caso allegando la documentazione ritenuta utile alla discussione. 2.- Come previsto dallo statuto saranno prese in considerazione situazioni proposte da colleghi e relative a problematiche dagli stessi incontrate nell'esercizio della pratica clinica e temi di carattere generale che interessano la pratica sanitaria proposti tramite un membro della Commissione. 3.- Sono esclusi argomenti di pertinenza di altri organismi, come sperimentazione, contenzioso tra colleghi o con i pazienti, uso di biotecnologie nuove non rilevanti nella pratica medica quotidiana sui quali discute il Comitato Nazionale di Bioetica. 4.- I casi discussi dovranno riguardare situazioni risolte nella piena autonomia del clinico o comunque non urgenti. Di norma il collega che ha proposto il caso partecipa alla discussione. Saranno valutate di volta in volta eventuali situazioni di "incompatibilità" tra i proponenti e i membri della Commissione stessa. 5.- La Commissione si riunisce di norma quattro volte all'anno, possibilmente il primo giovedì del mese, ma può essere riunita dal coordinatore ogniqualvolta sia necessario, su sua iniziativa o su richiesta di un componente la Commissione stessa. 6.- Pur non prevedendo un numero minimo di presenti per la validità delle riunioni, i membri della commissione si impegnano a garantire la massima rappresentatività alle sedute in relazione anche all'argomento trattato. 7.- I lavori all'interno della commissione saranno svolti con la massima collaborazione. Per motivi organizzativi, la Commissione nomina al suo interno un Coordinatore, un Vice coordinatore, un Segretario e un Vice segretario, che restano in carica un anno e possono essere rinominati. 8.- Il coordinatore Il Vice coordinatore collabora con il coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Segretario Il Vice Segretario collabora col segretario e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 9.- I lavori della Commissione sono improntati alla massima riservatezza, per garanzia di libertà dei componenti la commissione, di chi propone le situazioni e dei pazienti eventualmente coinvolti il cui nome non deve essere comunicato. 10.- Portavoce per argomenti che si ritengono di interesse generale è unicamente il Bollettino dell'Ordine. 11.- Tutti i rapporti al di fuori di quelli previsti da compiti istituzionali passano attraverso il coordinatore o un componente la commissione appositamente designato per singole situazioni. 12.- Le persone interessate a far parte della Commissione possono farne richiesta. La Commissione valuterà l'opportunità di proporre la nomina al Consiglio prima della scadenza o di segnalare il nominativo per il rinnovo della Commissione. 13.- L'incompatibilità di cui all'art. 8 dello Statuto, si intende verso i quadri dirigenziali dei sindacati o cariche politiche elettive, escluse le amministrazioni di piccoli comuni. 14.- L'eventuale rinuncia all'incarico nella Commissione nello spirito di massima chiarezza e collegialità di rapporti, va presentata alla Commissione stessa. 15.- Sarà cura della Commissione redigere ed aggiornare un elenco di referenti da contattare eventualmente in qualità di esperti in determinate situazioni o per determinati argomenti (rappresentanti religiosi, figure professionali non rappresentate, rappresentanti dei malati, responsabili politici, ed altro). 16.- Al termine di ciascun anno sarà redatta una relazione sull'attività da presentare al Consiglio ed ai colleghi tramite il bollettino, unitamente a proposte di lavoro per l'anno successivo. 17.- Il presente regolamento, quale strumento per il raggiungimento dei fini proposti (art.2) e l'espletamento dei compiti (art.3) può essere modificato in qualsiasi momento su proposta motivata di un membro della Commissione ad approvata all'unanimità. |
|
||||||||