
Art. 10
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Documentazione
e tutela dei dati Il medico
deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo
possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e
deve vigilare affinchè essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole
persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse.
Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di
informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si
riferiscono. |
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