
Art. 10
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Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza
nell’esercizio della professione.
La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale. L’inosservanza
del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui
ovvero nocumento della persona assistita o di altri.
La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall’adempimento di un
obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche
di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e
12.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto
professionale.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo. |
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