
Art. 12 |
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Trattamento dei dati sensibili Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del
paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest’ultimo, subordinatamente ad una
preventiva informazione sulle conseguenze e sull’opportunità della rivelazione stessa.
Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso
dell’interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge
ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi
nell’ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest’ultima situazione
peraltro, sarà necessaria l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentante laddove
precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in
caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi. |
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