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Art. 13
Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo

La potestą di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignitą della professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilitą professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso.
E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali".
Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, č obbligato a farne denuncia anche all'Ordine professionale.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione č obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di appartenenza.

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