
Art. 13 |
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Pratiche
non convenzionali - Denuncia di abusivismo La potestą di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del
decoro e della dignitą della professione si esprime nell'esclusivo ambito della
diretta e non delegabile responsabilitą professionale, fermo restando, comunque, che
qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici
trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso.
E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti
abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non
convenzionali".
Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o
collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, č obbligato a
farne denuncia anche all'Ordine professionale.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione č obbligato a farne denuncia
anche allOrdine di appartenenza. |
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