
Art. 14 |
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Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico
Il medico opera al fine di garantire le pił idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire
all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche
attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della
qualitą delle cure.
Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un
evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali
strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla
identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti. |
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