
Art. 24 |
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Libera
scelta del medico e del luogo di cura La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio
fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nellesercizio dellattività libero professionale svolta presso le
strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto
fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del
cittadino alla libera scelta.
Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati
presidi, istituti o luoghi di cura. |
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