
Art. 26 |
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Cartella clinica
La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità
e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato
obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso
del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre
registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di
arruolamento in un protocollo sperimentale. |
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