
Art. 29 |
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Assistenza Il medico deve contribuire a proteggere il minore,
l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o
extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro
salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli
obblighi di referto o di denuncia allautorità giudiziaria nei casi specificatamente
previsti dalla legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di
quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano
e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione
alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psichico e sociale,
qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente
dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei
minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria. |
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