
Art. 30 |
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Informazione
al cittadino Il medico
deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla
prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle
prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nellinformarlo dovrà tenere
conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle
proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di
prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare
preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando
terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad
altro soggetto linformazione deve essere rispettata. |
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