L'informazione a
terzi è ammessa solo con il consensoesplicitamente espresso dal paziente, fatto
salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè sia in grave pericolo la salute o la vita di
altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle
persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati
sensibili.