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Art. 32
Acquisizione del consenso

Il medico non deve intraprendere attivitā diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del
paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolaritā delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integritā fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontā della persona, č integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui
all'art. 30.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumitā della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessitā e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontā della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34.

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