
Art. 32 |
 |
Acquisizione
del consenso Il medico
non deve intraprendere attivitā diagnostica e/o terapeutica senza lacquisizione del
consenso informato del
paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei
casi in cui per la particolaritā delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o
per le possibili conseguenze delle stesse sulla integritā fisica si renda opportuna una
manifestazione inequivoca della volontā della persona, č integrativo e non
sostitutivo del processo informativo di cui
all'art. 30.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave
rischio per l'incolumitā della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema
necessitā e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una
opportuna documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di
volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non
essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontā della persona, ove
non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34. |
 |