
Art. 32 |
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Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili
Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga
che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla
cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali,
fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto
necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano
garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti
non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere
e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli
incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria. |
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