
Art. 34 |
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Autonomia
del cittadino Il medico
deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dellindipendenza
professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona.
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di
grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato
dallo stesso.
Il medico ha lobbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua
volontà, compatibilmente con letà e con la capacità di comprensione, fermo
restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi
di fronte a un maggiorenne infermo di mente. |
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