
Art. 38 |
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Autonomia del cittadino e direttive anticipate
Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la
professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della
dignità, della libertà e autonomia della stessa.
Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del
soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.
In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il
caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di
mente.
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle
proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato. |
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