Art. 39 |
Prelievo
di organi e tessuti da persona vivente Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito solo se
diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e se non produttivo di
menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del donatore, fatte salve le
previsioni normative in materia. |
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