
Art. 41 |
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Interruzione
volontaria di gravidanza Linterruzione
della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave
infrazione deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro.
Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo per la vita della
donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito da altro collega
altrettanto efficacemente, può rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria di
gravidanza. |
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