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Art. 42
Informazione in materia di sessualitā, riproduzione e contraccezione

Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, č tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualitā, di riproduzione e di contraccezione.
Ogni atto medico in materia di sessualitā e di riproduzione č consentito unicamente al fine di tutela della salute.

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