
Art. 42 |
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Fecondazione
assistita Le tecniche di
procreazione umana medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare alla sterilità.
E fatto divieto al medico, anche nellinteresse del bene del nascituro, di
attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi razziali;
non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito ogni sfruttamento commerciale,
pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché
la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie
privi di idonei requisiti. |
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