Art. 42 |
Informazione in materia di sessualitā, riproduzione e contraccezione
Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, č
tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni
corretta informazione in materia di sessualitā, di riproduzione e di contraccezione. |
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