L’interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione
deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro.
L’obiezione di coscienza del medico si esprime nell’ambito e nei limiti della legge vigente e non lo
esime dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna.