
Art. 44 |
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Fecondazione assistita
La fecondazione medicalmente assistita è un atto integralmente medico ed in ogni sua fase il
medico dovrà agire nei confronti dei soggetti coinvolti secondo scienza e coscienza. Alla coppia
vanno prospettate tutte le opportune soluzioni in base alle più recenti ed accreditate acquisizioni
scientifiche ed è dovuta la più esauriente e chiara informazione sulle possibilità di successo nei
confronti dell’infertilità e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna e del nascituro
e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.
E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del nascituro, di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non
è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento
commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o privi di idonei requisiti
strutturali e professionali.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza. |
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