
Art. 44 |
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Test
genetici predittivi Non
sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a rilevare o predire
malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente richiesti, per iscritto, dalla
persona interessata o dalla madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari
informazioni e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul loro significato, sul loro
risultato, sui rischi della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla
qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia.
Il medico non deve, in particolare, eseguire test genetici predittivi a fini assicurativi
od occupazionali se non a seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da
parte del cittadino interessato. |
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