
Art. 46 |
 |
Test predittivi
I test diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie su base ereditaria,
devono essere espressamente richiesti, per iscritto, dalla gestante o dalla persona interessata.
Il medico deve fornire al paziente informazioni preventive e dare la più ampia ed adeguata
illustrazione sul significato e sul valore predittivo dei test, sui rischi per la gravidanza, sulle
conseguenze delle malattie genetiche sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili
interventi di prevenzione e di terapia.
Il medico non deve eseguire test genetici o predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a
seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato che è
l’unico destinatario dell’informazione.
E’ vietato eseguire test genetici o predittivi in centri privi dei requisiti strutturali e professionali
previsti dalle vigenti norme nazionali e/o regionali. |
 |