
Art. 46 |
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Ricerca
biomedica e sperimentazione sull'Uomo La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi
all'inderogabile principio dell'inviolabilitā, dell'integritā psicofisica e della vita
della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve
essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione
sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonchč sui rischi potenziali e sul
diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori o incapaci č ammessa solo la sperimentazione per finalitā
preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve essere espresso dai
legali rappresentanti.
Ove non esistano finalitā terapeutiche č vietata la sperimentazione clinica su minori,
su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro
compenso di qualsiasi natura.
La sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro
della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato
etico indipendente. |
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