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Art. 50
Tortura e trattamenti disumani

Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
E’ vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile

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