Art. 50 |
Sperimentazione sull’animale
La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità di sviluppo delle
conoscenze non altrimenti conseguibili e non a finalità di lucro, deve essere condotta con metodi e
mezzi idonei a evitare inutili sofferenze e i protocolli devono avere ricevuto il preventivo assenso di
un Comitato etico indipendente. |
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