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Art. 51
Obblighi del medico

Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertą personale č tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve richiedere o porre in essere misure coattive, salvo casi di effettiva necessitą, nel rispetto della dignitą della persona e nei limiti previsti dalla legge.

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