
Art. 52 |
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Onorari
professionali Nell'esercizio
libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra medico e
cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo professionale approvato dall'Ordine
anche per le prestazioni svolte all'interno di società di professionisti o a favore della
mutualità volontaria compresa l'attività libero professionale intramoenia, esercitata
dai medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, che si
configuri come libera professione.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato
preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai
risultati delle prestazioni medesime.
Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima professionale, ma anche al
rispetto della tariffa massima stabilita da ciascun Ordine provinciale con propria
delibera, sulla base di criteri definiti dalla Federazione Nazionale con proprio atto di
indirizzo e coordinamento.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purchè
tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di
clientela. |
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