Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare a
esecuzioni capitali o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Il medico non deve praticare, per finalità diversa da quelle diagnostiche e terapeutiche, alcuna
forma di mutilazione o menomazione, né trattamenti crudeli, disumani o degradanti.