Home Page
L'Ordine Avvisi e Notizie Servizi Link


ModulisticaDisponibilità lavoroCodice deontologico Ricerca anagraficaF.A.Q.

sei in: Home > Servizi > Codice deontologico


Art. 52
Tortura e trattamenti disumani

Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare a esecuzioni capitali o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Il medico non deve praticare, per finalità diversa da quelle diagnostiche e terapeutiche, alcuna forma di mutilazione o menomazione, né trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

   Indietro    art. 52 / 75   Avanti Elenco articoli