
Art. 53 |
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Pubblicità
sanitaria Sono vietate
al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità personale o a vantaggio
della struttura, pubblica o privata, nella quale presta la sua opera.
Il medico è responsabile delluso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche
professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o informatici,
collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si concretizzi una condizione di
promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi. |
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