
Art. 54 |
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Informazione
sanitaria Linformazione
sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e
professionisti è indispensabile che linformazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non
sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e
controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dellOrdine
provinciale competente per territorio sulla base di principi di indirizzo e di
coordinamento della Federazione Nazionale.
Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti
alle sue conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato,
informazioni scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori
infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare,
anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella
quale opera. |
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