
Art. 56 |
 |
Pubblicità dell’informazione sanitaria
La pubblicità dell’informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie
pubbliche o private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza
informativa, responsabilità e decoro professionale.
La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è
indispensabile che l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale,
ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e verificata dall’Ordine competente
per territorio.
Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria
non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza,
escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in
campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali
da alimentare infondate attese e speranze illusorie. |
 |