
Art. 58 |
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Rapporti
con il medico curante Il
medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione
a un ammalato in cura presso altro collega, acquisito il consenso per il trattamento
dei dati sensibili dal cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione
al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi
diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero
ospedaliero. |
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