
Art. 59 |
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Rapporti con il medico curante
Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un
ammalato in cura presso altro collega, previo consenso dell’interessato o del suo legale
rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente
indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche
relative, tenuto conto delle norme di tutela della riservatezza.
Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la
corretta informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla
riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di
garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.
La lettera di dimissione deve essere indirizzata, di norma tramite il paziente, al medico curante o ad
altro medico indicato dal paziente. |
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