
Art. 59 |
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Consulenza
e consulto Il medico
curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee
strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la
documentazione in suo possesso, qualora la complessità del caso clinico o
l'interesse del malato esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche
diagnostiche e/o terapeutiche.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai
suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni
e l'eventuale documentazione relativa al caso.
Il modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il curante secondo
le regole della collegiale collaborazione. |
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