
Art. 60 |
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Consulenza e consulto
Qualora la complessità del caso clinico o l'interesse del paziente esigano il ricorso a specifiche
competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche, il medico curante deve proporre il consulto
con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli
adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso.
In caso di divergenza di opinioni, si dovrà comunque salvaguardare la tutela della salute del
paziente che dovrà essere adeguatamente informato e le cui volontà dovranno essere rispettate.
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del curante che
del consulente.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai suoi
familiari, può astenersi dal parteciparvi, fornendo, comunque, tutte le informazioni e l’eventuale
documentazione relativa al caso.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una
dettagliata relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato. |
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