Art. 62 |
Medico
curante e ospedaliero Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione allammalato, deve sussistere, nel rispetto dellautonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuitą diagnostico-terapeutica. |
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