
Art. 62 |
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Attività medico - legale
L’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza
delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite
suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento.
L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza
medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame,
nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e
preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale.
In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso
che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza
nella disciplina coinvolta.
Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di
ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di
cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta
nella controversia giudiziaria.
La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili
pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della
prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.
L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi
precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del
decoro professionale. |
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