
Art. 64 |
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Compiti
e funzioni medico-legali Nell'espletamento
dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico deve essere consapevole
delle gravi implicazioni penali, civili, amministrative e assicurative che tali
compiti e funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da
soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità
scientifica, dei diritti della persona e delle norme del presente Codice di Deontologia
Medica.
Il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte in
casi che interessano la persona da lui assistita . |
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