Home Page
L'Ordine Avvisi e Notizie Servizi Link


ModulisticaDisponibilità lavoroCodice deontologico Ricerca anagraficaF.A.Q.

sei in: Home > Servizi > Codice deontologico


Art. 64
Compiti e funzioni medico-legali

Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili, amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità scientifica, dei diritti della persona e delle norme del presente Codice di Deontologia Medica.
Il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte in casi che interessano la persona da lui assistita .

   Indietro    art. 64 / 79   Avanti Elenco articoli