
Art. 65 |
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Società tra professionisti
I medici sono tenuti a comunicare all’Ordine territorialmente competente ogni accordo, contratto o
convenzione privata diretta allo svolgimento dell’attività professionale al fine della valutazione
della conformità ai principi di decoro, dignità e indipendenza della professione.
I medici che esercitano la professione in forma societaria sono tenuti a notificare all’Ordine l’atto
costitutivo della società, costituita secondo la normativa vigente, l’eventuale statuto e ogni
successiva variazione statutaria ed organizzativa.
Il medico non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, commerciali o di altra natura
che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o
indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale
o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito di qualsivoglia forma societaria di esercizio della
professione:
- garantisce, sotto la sua responsabilità, l’esclusività dell’oggetto sociale dell’attività professionale
relativamente all’albo di appartenenza;
- può detenere partecipazioni societarie nel rispetto delle normative di legge;
- è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti di qualsiasi natura della sua autonomia e indipendenza
professionale.
L’Ordine, al fine di verificare il rispetto delle norme deontologiche, è tenuto, nell’ambito della
normativa vigente, a iscrivere in apposito elenco i soci professionisti e le società costituite secondo
la normativa vigente, anche in ambito interprofessionale, alle quali partecipino i professionisti
iscritti presso i rispettivi albi, nell’ambito delle linee di indirizzo e coordinamento emanate dalla
FNOMCeO. |
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