
Art. 66 |
 |
Doveri
di collaborazione Il
medico è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con
il proprio Ordine professionale, tra l'altro ottemperando alle convocazioni del
Presidente.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o
modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a
darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine.
L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste modificazioni
e ne informa la Federazione Nazionale.
Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dellOrdine eventuali infrazioni alle
regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla
salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione
medica con le altre professioni sanitarie.
Nellambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità
del medico convocato dal Presidente dellOrdine costituisce ulteriore elemento di
valutazione a fini disciplinari.
Il Presidente dellOrdine provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza
deontologica, può invitare i medici esercenti la professione nella provincia stessa, sia
in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine
di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali dellOrdine deve adempiere
allincarico con diligenza e imparzialità nellinteresse della collettività e
osservare prudenza e riservatezza nellespletamento dei propri compiti. |
 |