
Art. 67 |
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Modalità
e forme di espletamento dell'attività professionale Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti
allo svolgimento di attività professionale in forma singola o associata, utilizzando
strutture di società per la prestazione di servizi, devono essere approvati dagli Ordini,
se conformi alle regole della deontologia professionale, che gli Ordini sono tenuti a far
osservare in ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla
Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa la notificazione
dello statuto all'Ordine competente per territorio.
Il medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne
condizionino la dignità e l'indipendenza professionale.
Lattività professionale può essere svolta anche in forma associata con le
modalità previste dallatto di indirizzo della Federazione Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa dell'esercizio della
professione:
- è e resta responsabile dei propri atti e
delle proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale;
- non può accettare limiti di tempo e di modo della propria attività, nè forme di
remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative e ordinistiche e lesive della
dignità e della autonomia professionale.
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