
Art. 67 |
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Esercizio abusivo della professione e prestanomismo
E' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, anche fungendo da prestanome, chi
eserciti abusivamente la professione.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento
dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente.
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