
Art. 68 |
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Medico dipendente o convenzionato
Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione, nell'ambito di strutture
sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine anche in riferimento
agli obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale.
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e/o private non può in alcun modo
adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria attività libero-professionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente,
pubblico o privato, per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento
dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.
In attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di grave
violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e
indipendenza della propria attività professionale. |
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