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Art. 68
Rapporto con le altre professioni sanitarie

Il medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attivitą o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Nell’interesse del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenze professionali

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