
Art. 69 |
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Medico
dipendente o convenzionato Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di
convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, č soggetto alla
potestą disciplinare dellOrdine anche in adempimento degli obblighi connessi al
rapporto di impiego o convenzionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie
dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attivitą professionale, deve
chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei
cittadini.
In attesa della composizione della vertenza Egli deve assicurare il servizio, salvo i casi
di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della
dignitą, libertą e indipendenza della propria attivitą professionale |
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