
Art. 69 |
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Direzione sanitaria
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di
responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nell’espletamento della sua attività, il
rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità
professionale all’interno della struttura in cui opera.
Egli comunica all’Ordine il proprio incarico e collabora con l’Ordine professionale, competente per
territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza
delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e
alle prestazioni erogate dalla struttura.
Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei
confronti dei colleghi. |
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