
Art. 9 |
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Segreto
professionale Il medico
deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in
ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle
prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che
garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o
nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a
specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):
a) - la richiesta o lautorizzazione da parte della persona assistita o del suo
legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o
sullopportunità o meno della rivelazione stessa;
b) - lurgenza di salvaguardare la vita o la salute dellinteressato o di terzi,
nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di
volere;
c) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego
dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati
personali.
La morte del paziente non esime il medico dallobbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o
è pervenuto a sua conoscenza nellesercizio della professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente
articolo. |
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